Charter barca a vela

Condizioni contrattuali

 
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REGOLAMENTO DELLA LOCAZIONE
Le condizioni di seguito riportate si applicano al contratto di locazione stipulato fra: Armatore e Locatario (Conduttore)
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La scelta del Comandante e/o la sua eventuale sostituzione è subordinata al gradimento dell'Armatore/Locatore The choice of the Captain and his eventual substitution shall be subject to the approvation of the Lessor
1. Pagamenti.
Il Locatario si mpegna a corrispondere all'armatore tutte le somme indicate nella parte I del contratto nei termini pattuiti. Il mancato pagamento di una di esse o l'inosservanza dei elativi termini, produrrà la risoluzione di diritto del presente contratto, legittimando l'Armatore a trattenere tutti i pagamenti ricevuti, salva ed impregiudicata la richiesta di un ulteriore risarcimento dei danni.
2. Validità. La sottoscrizione del presente contratto da parte dell’armatore e/o il proprio agente diviene valido e vincola l’armatore agli obblighi qui di seguito indicati a condizione che l’armatore abbia effettivamente ricevuto, per tempo, il totale del pagamento così come indicato nella sezione "pagamento" contenuta nella parte I del contratto;
3. Obblighi dell'armatore. L’armatore deve: a) equipaggiare e consegnare l’imbarcazione al locatario, pulita e pronta per la navigazione, con tutto l‘equipaggiamento necessario ed indicato nella brochure, con la lista dell’inventario, in stato di navigabilità, al Porto concordato per la Consegna; b) assicurare l’imbarcazione e il suo equipaggiamento contro incendi, eventuali collisioni e danni contro terzi come previsto dalla legislazione italiana, e contro qualsivoglia perdita o danno che ecceda la responsabilità del locatario il quale sarà, quindi, sollevato da ogni responsabilità che sia coperta dalla succitata polizza, a condizione che la perdita o l’avaria non siano state volontariamente causate o siano dipese da grave negligenza. c) assicurare la consegna dell’imbarcazione nel giorno e nel luogo preventivamente stabiliti dalle parti nella sezione "porti di imbarco/sbarco" della sezione I, ma, nel caso in cui, per sopravvenute circostanze, l’imbarcazione non fosse disponibile, il locatario ha diritto alle seguenti alternative: 1.ottenere una proroga del periodo di noleggio in proporzione al ritardo nella consegna; 2.lasciare immutato il termine indicato nella sezione "pagamento" della parte I e ottenere il rimborso della quota di canone di locazione non goduta. Nel caso in cui l’imbarcazione non fosse disponibile, il locatario dovrà optare per la più opportuna fra le seguenti alternative: I) prolungare il periodo di locazione della durata pari al tempo di ritardo della consegna, a condizione che il presente contratto di noleggio lo consenta e che l’armatore sia d’accordo; II) non modificare la data di consegna indicata nella sezione "pagamento" della parte I ed ottenere il rimborso della relativa quota giornaliera di locazione non goduta; III) recedere dal contratto e ottenere la restituzione integrale del prezzo pagato qualora il ritardo ecceda un quarto (1/4) del periodo complessivo di locazione; IV) accettare un’altra imbarcazione con caratteristiche analoghe a quella locata. In qualsiasi di questi casi menzionati, nessuna delle parti sarà tenuta a pagare all’altra qualsivoglia risarcimento per perdite o danni conseguiti dalla risoluzione del presente contratto.
4. Obblighi del Locatario. Il Locatario deve:
a) riconsegnare l’imbarcazione all’armatore nel porto prefissato per la consegna, nello stato di fatto in cui ne aveva assunto il possesso, unitamente all’equipaggiamento alla data fissata come espresso nelle condizioni presenti nella parte I, tuttavia, se si verificasse una totale perdita dell’imbarcazione e la riconsegna non avvenga alla data e all’ora prefissati, il locatario dovrà corrispondere all’armatore, sempre che le condizioni generali lo prevedano, una penale pari al pattuito prezzo giornaliero, incrementata del 50% per ogni giorno o frazione di ritardo. Se il locatario dovesse riconsegnare l’imbarcazione in un luogo diverso da quello prestabilito, sarà tenuto a rimborsare all’armatore le spese sostenute per il trasferimento dell’imbarcazione al porto in cui sarebbe dovuta avvenire la consegna e per il tempo impiegato, nonché per tutti i danni o le perdite non coperte dalla polizza assicurativa, che potrebbero essere state cagionate all’imbarcazione, sino al momento della restituzione al suo armatore.
b) Versare una cauzione a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte e per coprire eventuali danni e avarie all’imbarcazione e/o al suo equipaggio, non coperti dalla polizza assicurativa e per ogni altro reclamo avanzato dall’armatore. La cauzione verrà restituita al locatario, secondo quanto stabilito nel presente contratto, dopo che l’armatore avrà constatato lo stato dell’imbarcazione.
c) Non utilizzare l’imbarcazione per competizioni o per attività di rimorchio di altra imbarcazione, salvo in caso di assoluta emergenza, o per altri usi diversi dal diporto; l’equipaggio dovrà comprendere almeno uno skipper qualificato e membri con esperienza, nel rispetto del numero massimo delle persone trasportabili, e non potranno salire a bordo persone che non risultino dai documenti.
d) Non commettere atti contrari alle leggi e agli usi del Paese ospitante o di altri Paesi e non violare le norme di pesca anche subacquea, non cercare né prendere oggetti archeologici; nel caso in cui venga commessa una di queste infrazioni, il presente contratto si intenderà risolto senza pregiudizio alcuno a danno dell’armatore, mentre il locatario sarà tenuto a rispondere dell’accaduto dinanzi alle autorità competenti.
e) Prendere tutte le precauzioni possibili onde evitare di portare l’imbarcazione in condizioni tali da dover essere rimorchiata da altra imbarcazione, ma laddove dovesse accadere occorre immediatamente avvertire l’armatore e, se possibile, accordare con il capitano dell’altra imbarcazione il prezzo da corrispondere prima di fare rimorchiare l’unità.
f) Non lasciare il porto né attraccare se le Autorità portuali hanno imposto un divieto di navigazione o quando l’imbarcazione, o una delle sue parti, si trova in riparazione, ad es. se il motore, le vele, l’equipaggiamento, la pompa di sentina, le luci di navigazione, la bussola, l’equipaggiamento di salvataggio ecc., non si trovano in buono stato, o il livello di carburante non è sufficiente o, in generale, quando le condizioni meteorologiche o lo stato dell’imbarcazione o lo stato del suo equipaggiamento non garantiscano la totale sicurezza per l’imbarcazione e per l’equipaggio.
g) Se necessario, ridurre l’ampiezza delle vele e non permettere che l’imbarcazione navighi con un numero inferiore di vele che garantiscano una navigazione sicura e senza che si debbano compiere sforzi eccessivi nelle manovre; non portare in navigazione l’imbarcazione in aree non sufficientemente coperte dalle carte nautiche a disposizione o in aree non preventivamente studiate su carte nautiche, non navigare di notte senza tutte le luci funzionanti o se non vi è sufficiente visibilità.
h) Pianificare e fare il possibile affinché l’itinerario della crociera consenta il ritorno nel tempo stabilito, entro un terzo del periodo di locazione e due giorni prima del termine l’imbarcazione non si deve trovare ad una distanza maggiore di 40 miglia nautiche dal punto in cui dovrà essere riconsegnata all’armatore.
i) Comunicare all’armatore, per via telefonica o a mezzo fax, a intervalli di tempo ragionevoli, la posizione e lo stato in cui si trovano l’imbarcazione e i suoi passeggeri, nonché gli eventuali danni provocati all’imbarcazione.
j) Studiare e conoscere approfonditamente qualsiasi stampato, che riguardi il corretto funzionamento dell’imbarcazione e le condizioni dell’area di crociera, che potrà essere fornito dall’armatore.
5. Competenza marinaresca. Nel presente contratto si presuppone la competenza e l’abilità del locatario nell’arte marinaresca, e nella navigazione e, nel caso in cui il locatario e/o il suo equipaggio non siano all’altezza delle suddette competenze, l’armatore potrà risolvere il contratto, o far salire a bordo dell’imbarcazione, a spese del locatario, un marinaio, scelto da entrambe le parti (armatore e locatario) ove possibile, per il tempo che l’armatore riterrà necessario al fine di garantire la sicurezza dell’imbarcazione e dei passeggeri, e ogni volta che sia necessario per accertare la competenza del locatario.
7. Consegna. La consegna dell’imbarcazione al locatario dovrà avvenire all’inizio del periodo di noleggio previsto nei termini indicati nella parte I. Il tempo che il locatario impegnerà per visionare e capire le modalità d’uso dell’imbarcazione rientra nel periodo di locazione concordato. L’uso dell’imbarcazione sarà garantito al locatario dopo che questi ha sottoscritto il presente modulo (parte II).
8. Accettazione dell'imbarcazione. Prima di sottoscrivere il presente modulo, contraddistinto dal titolo parte II, il locatario ha il diritto di ispezionare l’imbarcazione, la sua attrezzatura e la lista di inventario al fine di accertare che tutto sia funzionante; con la sottoscrizione del presente modulo il locatario confermerà di accettare l’imbarcazione per cui egli non potrà più avanzare pretese con riguardo a ritardi, a spese sostenute a causa di incidenti o guasti subiti dall’imbarcazione.
9. Spese e costi. Sono a carico del locatario le spese di diritti portuali e doganali, acqua, carburante, olio e altre scorte necessarie; le spese per le riparazioni di qualsiasi danno o avaria cagionati mentre l’imbarcazione si trovava sotto la sua responsabilità, e che non siano il risultato di un normale utilizzo dell’imbarcazione, dovranno essere anticipate dal locatario dopo aver ottenuto l’autorizzazione dell’armatore circa l’opportunità della riparazione da effettuare. Nel caso in cui i danni e le avarie risultino derivati dal normale utilizzo dell’imbarcazione, il locatario dovrà preventivamente ottenere l’autorizzazione dell’armatore con riguardo ai costi e all’opportunità delle riparazioni da effettuare e il locatario dovrà conservare le relative ricevute per ottenere dall’armatore il rimborso delle spese a fine locazione.
10. Danni. In caso di danno cagionato all’imbarcazione il locatario deve richiedere, alla più vicina Autorità Portuale, perché accerti l’entità dell’avaria o dell’incidente e le circostanze in cui sono avvenute e si rediga dettagliato rapporto scritto da notificare immediatamente all’armatore.
11.Recesso. Nel caso in cui il locatario receda, per qualsivoglia ragione, dopo avere sottoscritto il presente contratto, l’armatore avrà diritto di trattenere tutti gli acconti versati sino alla data del recesso. Tuttavia se l’armatore rilocherà l’imbarcazione ad altro locatario per lo stesso periodo di tempo e a condizioni non meno favorevoli di quelle pattuite, restituirà al locatario i pagamenti ricevuti. Nel caso in cui il locatario decida di interrompere la locazione e restituisca l’imbarcazione prima della data pattuita con il presente contratto, l’armatore non sarà tenuto ad alcun rimborso. Prima della consegna dell'imbarcazione, il Locatario potrà esercitare il diritto di recesso entro 10 giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto, inviando all'Armatore lettera raccomandata con A/R. Il diritto di recesso non potrà essere esercitato nel caso in cui fra la data di inizio del periodo di locazione e la data di presentazione della richiesta di recesso intercorrano meno di 10 giorni lavorativi.
12. Perdita dell'imbarcazione. Nel caso in cui dovesse verificarsi la perdita effettiva o strutturale dell’imbarcazione prima o durante il periodo di noleggio, il presente contatto si intende risolto e, l’armatore dovrà risarcire il locatario delle somme che questo gli aveva corrisposto solo nel caso in cui la perdita sia occorsa prima del periodo di noleggio o durante, per cause non imputabili al locatario né al suo equipaggio.
13. Ulteriori clausole. Le clausole straordinarie eventualmente concordate dalle parti, fanno parte del presente contratto e sono pienamente accettate dalle parti.
14. Agente. L’agente dell’armatore agisce in buona fede in favore dell’armatore e del locatario; l’agente è firmatario del contratto solo per quanto concerne la sua attività ed è esonerato da ogni responsabilità derivante dall’uso dell’imbarcazione locata.
15. Controversie e Arbitrato. Ogni e qualsiasi controversia circa l’interpretazione o l’esecuzione del presente contratto sarà deferita ad un collegio arbitrale, in Italia, composto da due arbitri, dei quali uno nominato da ciascuna delle parti, la cui decisione dovrà essere definitiva; in difetto di accordo, gli arbitri nomineranno un terzo arbitro la cui decisione sarà quella definitiva..

 

 
 

Base di riferimento: Marina di Punta Ala (GR) -

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